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Contratti sul MEPA e Imposta di Bollo: ecco le novità

lentepubblica.it • 12 Settembre 2019

contratti-mepa-imposta-di-bolloEcco le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate in merito ai Contratti sul MEPA e l’Imposta di Bollo: tutti i chiarimenti.


Contratti sul MEPA e Imposta di Bollo: ecco tutte le indicazioni utili fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 376 del 10 Settembre 2019.

Questo al fine di rispettare gli adempimenti in materia di imposte di bollo, su contratti e su fatture elettroniche, delineati dalla stessa Agenzia delle Entrate.

E in questo senso finalmente trovano risposte tutti i dubbi sull’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.

Contratti sul MEPA e Imposta di Bollo

Il MePa – Mercato Elettronico della P.A. – è il mercato digitale in cui si effettuano negoziazioni per acquisti nell’ambito delle forniture alla Pubblica Amministrazione. Istituito per questo con la Legge di Bilancio del 2004, nell’ottica di una nuova strategia di e-government che favorisse in particolare la lotta alla corruzione.

L’Agenzia delle Entrate, con il documento sopra citato, fornisce chiarimenti sull’applicazione della normativa e sui contratti stipulati tramite MEPA.

Procedure di affidamento sul MEPA: verifica possesso dei requisiti.

L’applicazione secondo la normativa

Secondo l’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 si prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le

“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”,

mentre l’articolo 24 della stessa tariffa dispone l’applicazione dell’imposta di bollo per gli

“Atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del codice civile…”.

La nota a margine a detto articolo 24 precisa, tuttavia, che

“L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta…”.

Interpretazione

Detta nota va intesa nel senso che non basta che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell’imposta bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 24 della tariffa, poiché, qualora ci si trovi in presenza di atti, quali quelli individuati dalla nota a margine dell’articolo in commento, l’imposta in argomento si deve versare sin dall’origine.

Infine ricordiamo che già in passato, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito alcuni chiarimenti in proposito.

Con la risoluzione 96/E/2013 era stato infatti chiarito che, nell’ambito delle RDO, il documento di accettazione dell’offerta firmato dalla P.A. acquirente contiene tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc.) e, pertanto, tale documento deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

A questo link potete consultare il testo completo della risposta a interpello n. 376 del 10 Settembre 2019.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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Simone Chiarelli
13 Settembre 2019 7:53